Decreto Gasivori: finalmente nuova opportunità per le imprese a forte consumo di gas

gasivori - Volta Consulting

 

Finalmente anche le imprese gasivore possono beneficiare di un sistema di agevolazione simile a quello delle imprese energivore. Arrivano le modalità operative per il riconoscimento dal 1° gennaio 2023 delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del decreto Mite 21 dicembre 2021, n. 541.

Si tratta di un provvedimento che avrà effetti positive aziende in cui l’incidenza dei costi energetici è elevatissimo, e che in questo periodo stanno soffrendo di più per gli aumenti vertiginosi del costo del gas.

E’ attualmente a disposizione online il portale CSEA, per la registrazione delle imprese gasivore, in sessione ordinaria, per l’invio della prima dichiarazione gasivori (2023), con una finestra temporale al 13 gennaio per la presentazione delle dichiarazioni.

L’agevolazione per le imprese gasivore consiste nella riduzione delle componenti tariffarie RETIG e REIG, il cui gettito è destinato a coprire le spese sostenute per finanziare misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

 

Agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale

Con decreto 541 del 21/12/2021 il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) ha emanato la direttiva secondo la quale le imprese a forte consumo di gas naturale, cosiddette “gasivore” avranno diritto ad un sistema di agevolazione analogo a quello per le imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica).

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Deliberazione del 2 novembre 2022 n. 541 dal titolo: “Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021”.

Attraverso questo provvedimento vengono regolamentate le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale e si rende attuativo questo decreto. L’Arera stabilisce le modalità con cui le aziende in possesso dei requisiti si potranno registrare come imprese a forte consumo di gas presso la Csea. Vengono poi fissate le agevolazioni mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

L’agevolazione si applica al solo gas per usi produttivi, non è applicabile all’uso del gas naturale utilizzato come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

Le regole per l’accesso all’agevolazione, in termini di calcolo e di misura dell’agevolazione stessa sono simili a quanto previsto per gli energivori (chiamati anche elettrivori).

I parametri su cui si basa il calcolo sono l’indice di intensità gasivora sul VAL, e sul FAT, a seconda della categoria di codice ATECO prevista dal medesimo decreto negli appositi allegati. Tale calcolo verrà effettuato valorizzando il costo del gas rispetto al 2021, facendo riferimento ai consumi di gas del periodo n-4, n-3 e n-2, dove n rappresenta l’anno di richiesta dell’agevolazione, in questo caso 2023.

Si ricorda che le agevolazioni saranno modulate in relazione agli indici di intensità gasivora sul valore aggiunto lordo (IVAL) o di intensità gasivora sul fatturato (IFAT). Gli indicatori sono costruiti come rapporto del prodotto tra il consumo medio di gas naturale nel periodo di riferimento per un prezzo di riferimento, e una dimensione economica dell’impresa (valore aggiunto lordo o fatturato); nel primo caso, per accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 1, l’intensità gasivora IVAL non deve essere inferiore al 20%, mentre nel secondo caso l’intensità gasivora IFAT deve essere almeno superiore al 2%.

 

I principali requisiti per rientrare nell’agevolazione sono:

  • Consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno);
  • Azienda con codice ATECO di cui all’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021;
  • Aziende con indice d’incidenza del costo del gas sul VAL maggiore o uguale al 20% oppure un indice d’incidenza del costo del gas sul fatturato maggiore o uguale al 2%.

Il DM introduce ulteriori condizione per l’accesso a questa agevolazione, infatti, al momento della presentazione della domanda annuale, sarà necessario che l’azienda abbia adottato le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014 quali:

  • essere in possesso della certificazione ISO 50001ossia aver implementato un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme alla norma;
  • Oppure, essere in possesso di una Diagnosi Energetica conforme al decreto legislativo 102/2014.