Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante le “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale Efficienza Energetica”.

Cos’è il Fondo Nazionale Efficienza Energetica?

Il Fondo Nazionale Efficienza Energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, favorisce gli interventi necessari al raggiungimenti degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, tramite il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati.

Il Fondo Nazionale Efficienza Energetica ha natura rotativa e si articola in due sezioni:

  • concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento (30% delle risorse annuali del Fondo);
  • erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (70% delle risorse annuali del Fondo).

Interventi del Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Il Fondo sostiene interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO e PA riguardanti:

  • riduzione dei consumi energetici dei processi industriali;
  • realizzazione/ampliamento di reti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • efficienza energetica dei servizi ed infrastrutture pubbliche;
  • riqualificazione energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia popolare;
  • efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi.

Soggetti beneficiari del Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola, aggregata o associata.
Alla data di presentazione della domanda le imprese devono:

  • essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • provvedere a tenere una contabilità separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
  • qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
  • nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

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